Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08).
Il decreto legislativo n. 81/08 (cosiddetto Testo Unico sulla sicurezza) ha riorganizzato, con l’abrogazione di alcune delle leggi e dei provvedimenti emanati a partire dal 1955, la normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Per il datore di lavoro viene rafforzato l’obbligo, introdotto dal D. Lgs. 81/08, di valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute presenti sul luogo di lavoro, di individuare e programmare le misure di prevenzione e di protezione necessarie e di mettere a disposizione le risorse economiche, umane e organizzative necessarie per la realizzazione delle stesse.
Il datore di lavoro ha l’obbligo, inoltre, di monitorare e verificare, anche tramite apposite procedure, lo stato di attuazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza e di vigilare sulla osservanza degli adempimenti prescritti.
A seguito della valutazione, il datore di lavoro deve elaborare un Documento di Valutazione dei Rischi, basato sostanzialmente sull’analisi di ambienti e posti di lavoro, attrezzature, impianti e sostanze utilizzate, e sulla verifica della loro conformità alle norme di legge e di buona tecnica, nonché sulla stima della incidenza dei fattori organizzativi, ergonomici e psicosociali.
La valutazione viene effettuata dal datore di lavoro medesimo con la collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e (laddove sia obbligatoria in azienda la sorveglianza sanitaria) del medico competente, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
La valutazione dovrà essere rielaborata in relazione ai cambiamenti significativi dei processi produttivi e dell’assetto organizzativo dell’azienda, a seguito di infortuni rilevanti o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, deve elaborare un Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non e’ possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.
Tale documento è allegato al contratto di appalto o d’opera, nel quale devono essere specificamente indicati, a pena di nullità ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile, i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto.
Inoltre, almeno una volta l’anno è indetta una riunione, con la partecipazione del datore di lavoro, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico competente e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, volta principalmente a verificare lo stato di attuazione dei programmi e l’efficacia delle relative misure di sicurezza e di protezione della salute dei lavoratori in azienda.
Il datore di lavoro si avvale, per l’attuazione di quanto precede, della collaborazione di dirigenti e preposti, i quali, nell’ambito delle attribuzioni e competenze loro specificamente conferite in materia di sicurezza, sono responsabili delle misure di attuazione della prevenzione e protezione.
L’inosservanza degli obblighi previsti per i datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti comporta l’irrogazione di sanzioni (arresto, ammenda e sanzione amministrativa), variabili in relazione alla gravità delle violazioni delle norme di legge.